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CENTRALI RISCHI: Che cosa sono?
Preliminarmente chiariamo che la Centrale Rischi è una banca dati, nella quale sono archiviate le informazioni sulla solvenza dei clienti degli istituti creditizi, gestita dalla Banca d’Italia per l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulla funzione propria degli intermediari, ovvero la raccolta del risparmio e l’erogazione del credito.

Essendo la materia oggetto di questo articolo estremamente complessa ci limiteremo sinteticamente a parlare del ”Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo”, pubblicato in G.U. n. 300 del 23/12/2004.

In sostanza se un consumatore, si trova in un momentaneo stato di insolvenza, in base da quanto indicato nel sopraccitato codice , non si possono segnalare ritardi o morosità dello stesso indiscriminatamente alle Centrali Rischi.

 Infatti le segnalazioni alle banche dati delle "centrali rischi" avvengono solo per ritardi e morosità di più mesi o più rate; riguardano la conservazione dei dati dei cosiddetti "cattivi pagatori" per periodi più brevi e ragionevoli; cancellazione delle informazioni relative a richieste di finanziamento non accolte o ritirate dagli interessati; informative dettagliate ai clienti sull’utilizzo dei loro dati; tempestività e completezza dei riscontri forniti alle richieste degli interessati di accesso, modifica o cancellazione dei dati che li riguardano.
Tornando al caso di un errore di segnalazione alla Centrale Rischi.

Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito (danno patrimoniale) ma anche alla lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un’erronea segnalazione, che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto. 

Si determina in questo caso un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4881 del 19/01/2001; Cass. civ. sent. n. 1103 del 05/11/1998).

A prescindere che ogni caso o pratica è a sé, si deve tener presente che le segnalazioni delle morosità alle "centrali rischi" devono essere effettuate nel caso di mancato pagamento di somme consistenti, di più rate o di gravi ritardi, e non indiscriminatamente.

[SERGIO DI CHIARA]
 


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