Pubblicazioni - Diritto dei consumatori


BOLLETTE DEL GAS: I conguagli, si possono contestare?

Quando si parla di fatture, ed in particolare di gas, bisogna sapere che le fatturazioni del gas possono essere di due tipi: di acconto o di conguaglio.

Le fatture di acconto sono basate su consumi presunti, per la mancanza di un'effettiva lettura del contatore, pertanto contengono l'ultima lettura rilevata, il consumo presunto e l'importo da pagare entro una determinata scadenza, e l'utente è invitato a comunicare al fornitore la lettura del contatore se il consumo stimato differisce molto da quello effettivo.

La fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva e/o una variazione dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, in sostanza sono basate sui consumi effettivi, grazie a una reale lettura del contatore.

In caso del ricevimento della fattura a conguaglio estremamente costosa per l’importo, a tutela dei consumatori l’AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS con Delibera n. 229/01 è intervenuta a tutela del consumatore per quanto alle modalità di  “Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas”.

A tal proposito le principali cause di rateizzazione sono:
se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture;
se il conguaglio - sia nel caso di conguaglio dei consumi che di conguaglio tariffario - è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);

La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di pagamento della bolletta.

A prescindere dalle garanzie di tutela fornite dall’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, si rammenta che quando arrivano fatture di conguaglio emesse alcuni anni dopo il consumo, al fine di contestarle, se non si ha la prova in ordine alla lettura, bisognerebbe ricostruire i consumi medi o anteriori ai periodi interessati dalla fatturazione.

Se purtroppo si dovesse adire l’autorità giudiziaria, in tale sede, l’onere della prova in ordine all'entità reale della fornitura spetta al fornitore/gestore della distribuzione (perché l'entità del consumo, in un contratto, è fatto fondativo del diritto che è azionato) (art. 2697 cc, applicato alla somministrazione).

Per quanto ai misuratori contrattualmente installati, per giurisprudenza, sono strumenti idonei a fornire la prova suddetta. (Cass. civ., Sez. III, 02/12/2002, n. 17041, Trib. Firenze, 18/09/2001, Trib. Napoli, 10/04/2000, Cass. civ., Sez. III, 10/09/1997, n. 8901).
Bisogna tener conto, però, che la lettura del contatore deve avvenire in contraddittorio con l'utente, ove sia possibile e con regolarità periodica (indicazioni dell'Autorità Garante per l'energia e principio di buona fede contrattuale).

Pertanto, la lettura unilaterale può essere apprezzata come scorretta ove non soddisfi la condizione suddetta e tale scorrettezza fa cadere, sul piano del riporto del suo genuino risultato, il valore probatorio del contatore.

E’ chiaro che il fatto che vi sia stata una lettura scorretta deve essere provato da chi contesti la lettura.

Il gestore della distribuzione può in ogni caso dare la prova della correttezza di una lettura unilaterale del contatore con mezzi diversi dal contraddittorio.

Nel caso, quindi in cui vi sia contestazione dal carattere giustificato o meno della lettura unilaterale del contatore, risulta ammissibile la prova combinata documentale - testimoniale della correttezza della lettura stessa.

Quindi, nel caso di contestazione della lettura del contatore dopo numerosi anni, è onere del cliente dimostrare per lo meno, con plausibile presunzione l’erroneità del consumo.

[Avv. SERGIO DI CHIARA]
 

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