Pubblicazioni - Diritto dei consumatori
BOLLETTE DEL GAS: I conguagli, si possono contestare?
Quando si parla di fatture, ed in particolare di gas, bisogna sapere
che le fatturazioni del gas possono essere di due tipi: di acconto o
di conguaglio.
Le fatture di acconto sono basate su consumi presunti, per la
mancanza di un'effettiva lettura del contatore, pertanto contengono
l'ultima lettura rilevata, il consumo presunto e l'importo da pagare
entro una determinata scadenza, e l'utente è invitato a comunicare
al fornitore la lettura del contatore se il consumo stimato
differisce molto da quello effettivo.
La fatturazione a conguaglio è la fatturazione che comprende i
consumi effettivi fra una lettura o autolettura e quella successiva
e/o una variazione dei corrispettivi afferenti ai servizi di
distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già
fatturati, a seguito di deliberazioni di approvazione e/o modifica
di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi
giurisdizionali, in sostanza sono basate sui consumi effettivi,
grazie a una reale lettura del contatore.
In caso del ricevimento della fattura a conguaglio estremamente
costosa per l’importo, a tutela dei consumatori l’AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS con Delibera n. 229/01 è intervenuta a
tutela del consumatore per quanto alle modalità di
“Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di
gas”.
A tal proposito le principali cause di rateizzazione sono:
se a causa di un malfunzionamento del contatore viene chiesto il
pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
se al cliente dotato di contatore accessibile è stato chiesto un
conguaglio a causa di una o più mancate letture;
se il conguaglio - sia nel caso di conguaglio dei consumi che di
conguaglio tariffario - è superiore al doppio dell'addebito più
elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la
precedente bolletta di conguaglio (resta ovviamente escluso il caso
in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di
conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto
sia provocata solo dalla variazione stagionale dei consumi);
La rateizzazione va chiesta al venditore entro la scadenza di
pagamento della bolletta.
A prescindere dalle garanzie di tutela fornite dall’Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas, si rammenta che quando arrivano
fatture di conguaglio emesse alcuni anni dopo il consumo, al fine di
contestarle, se non si ha la prova in ordine alla lettura,
bisognerebbe ricostruire i consumi medi o anteriori ai periodi
interessati dalla fatturazione.
Se purtroppo si dovesse adire l’autorità giudiziaria, in tale sede,
l’onere della prova in ordine all'entità reale della fornitura
spetta al fornitore/gestore della distribuzione (perché l'entità del
consumo, in un contratto, è fatto fondativo del diritto che è
azionato) (art. 2697 cc, applicato alla somministrazione).
Per quanto ai misuratori contrattualmente installati, per
giurisprudenza, sono strumenti idonei a fornire la prova suddetta.
(Cass. civ., Sez. III, 02/12/2002, n. 17041, Trib. Firenze,
18/09/2001, Trib. Napoli, 10/04/2000, Cass. civ., Sez. III,
10/09/1997, n. 8901).
Bisogna tener conto, però, che la lettura del contatore deve
avvenire in contraddittorio con l'utente, ove sia possibile e con
regolarità periodica (indicazioni dell'Autorità Garante per
l'energia e principio di buona fede contrattuale).
Pertanto, la lettura unilaterale può essere apprezzata come
scorretta ove non soddisfi la condizione suddetta e tale
scorrettezza fa cadere, sul piano del riporto del suo genuino
risultato, il valore probatorio del contatore.
E’ chiaro che il fatto che vi sia stata una lettura scorretta deve
essere provato da chi contesti la lettura.
Il gestore della distribuzione può in ogni caso dare la prova della
correttezza di una lettura unilaterale del contatore con mezzi
diversi dal contraddittorio.
Nel caso, quindi in cui vi sia contestazione dal carattere
giustificato o meno della lettura unilaterale del contatore, risulta
ammissibile la prova combinata documentale - testimoniale della
correttezza della lettura stessa.
Quindi, nel caso di contestazione della lettura del contatore dopo
numerosi anni, è onere del cliente dimostrare per lo meno, con
plausibile presunzione l’erroneità del consumo.
[Avv. SERGIO DI CHIARA]