Questi apparecchi, vengono omologati annualmente, a seguito
dell’usura dovuta all’utilizzazione.
Indipendentemente, dall’accertamento effettuato periodicamente una
volta all’anno, è possibile di volta in volta verificare se il
calcolo dei g/l rilevati dall’alcoltest rispecchi i limiti di legge,
facendo riferimento per l’esatta determinazione dell’aria alveolare
espirata al Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196.
Si deve rammentare che lo stesso legislatore ha posto dei limiti di
errore sull’accertamento del tasso alcolimetrico che potrebbe
determinarsi con il rilievo dei gas emessi dal corpo del soggetto
sottoposto al test.
Tali limiti vengono stabiliti dal Ministero del Trasporto in
concerto con quello della Sanità e degli Interni che hanno disposto
una soglia di errore (o meglio di scarto), sui rilievi effettuati
prima rilevati in g/l sull’apparecchio alcoltest, che però per tale
verifica debbono essere convertiti in mg/l.
Ora venendo alla conversione, sarà necessario suddividere i dati
ottenuti dai due scontrini che vengono rilasciati al momento del
test, tenendo conto che il rapporto tra milligrammi di etanolo
rilevato su litro di aria aspirata è rapportato ad un coefficiente
di valore di 2300 (si veda art. 2.1 regolamento di attuazione
Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196) per avere i gr/l
corrispondenti nel sangue.
Quindi ad esempio:
0,5 g/l x 1000: 2300 = 0,2174 mg/l
oppure
0,400 mg/l x 2300 : 1000 = 0,9 g/l
Come abbiamo detto il DM all’art. 4 dispone
“ Caratteristiche metrologiche nelle
condizioni di riferimento
4.1 Errori massimi tollerati
4.1.1 Specificazioni
Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:
- 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,400 mg/l;
- 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,400 mg/l e 1,000
mg/l inclusi;
- 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1,000 mg/l e
fino a-2,000 mg/l incluso;
- 16% in valore relativo per concentrazione superiore a - 2,000 mg/l
e fino a 3,000 mg/l incluso.”
Poniamo per esempio che ci sia rilevato da un test 0,64 g/l.
Nel nostro caso il margine di tolleranza massimo consentito essendo
inferiore a 0,400 mg/l (0,9 g/l) è pari a 0,016 mg/l.
Posto che il DM 22 maggio 1990, n. 196 indica quale tolleranza di
scarto lo 0,016 mg/l, e dall’esame effettuato dall’alcoltest non
possiamo sapere se lo stesso ha adottato lo scarto relativo allo
scaglione di riferimento, si potrebbe ricalcolare nuovamente il dato
elevato detraendo lo scarto-tipo, per dare certezza inequivoca.
Come abbiamo già detto, in ragione dell’esempio effettuato su
0,64 g/l per avere un dato oggettivamente corretto, prendendo come
riferimento proprio la norma sanzionatoria di legge del nostro
esempio l’art. 186 cds comma 2 lett. A dispone “a) …., qualora sia
stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). ….”,
bisognerà applicare il calcolo di conversione con la sola prima
cifra decimale.
Tale assunto deriva dalla norma di cui all’art. 186 cds lettera a),
sia dall’art. 1 del DM 196/1990, il quale parla di g/l ma con una
sola cifra decimale ossia lo 0,8 g/l e NON 0,80 g/l.
Quindi il dato iniziale e finale rilevato erroneamente
dall’alcoltest non e’ 0,64 g/l, bensì 0,6 g/l.
Non si nega, che la Cassazione Penale, sez. IV, 6 aprile 2010 n.
129040 ha ritenuto rilevante l’utilizzazione anche dei centesimi in
ordine ai rilievi effettuati: tuttavia, tale interpretazione, è
valutabile caso per caso, posta l’incertezza della legge, oltre al
fatto del mutare dell’art. 186 cds lett. A) il quale prevede
l’applicazione per questo scaglione di una sanzione amministrativa,
la quale violazione verrà opposta avanti ad un Giudice di Pace, e
non più da un Tribunale in materia penale, ma solo nel predetto
caso.
Tornando a noi, l’utilizzazione del centesimo nei g/l ha una mera
funzione di determinare l’esatto passaggio dello scaglione violato,
con la funzione di consentire di calibrare lo strumento.
A questo punto, adottando il criterio di errore sull’alcoltest, il
dato reale è il seguente:
0,64 g/l rilievo base
O,6 g/l
0,6 g/l x 1000 : 2300 = 0,260 mg/l
0,260 mg/l – 0,016 mg/l (scarto-tipo) = 0,244 mg/l
0,244 mg/l x 2300 : 1000 = 0,56 g/l ossia 0,5 g/l (come indicato
all’art. 3 allegato DM 196/90)
Quindi e’ stato rilevato uno 0,5 g/l.
Si tiene in ultimo rammentare che l’onere della prova è posto non
tanto in capo agli accertatori, bensì a carico del trasgressore cui
è stato accertato il tasso superiore ai limiti di legge.
[SERGIO DI CHIARA]
Email: info@avvocatodichiara.it