Pubblicazioni - Codice della strada


ALCOLTEST: Ma siamo certi che sia infallibile?
Come è noto l’accertamento dello stato di ebbrezza di sovente viene effettuato con esami non invasivi, utilizzando apparecchi che effettuano l’analisi dell’aria alveolare espirata.

Questi apparecchi, vengono omologati annualmente, a seguito dell’usura dovuta all’utilizzazione.
Indipendentemente, dall’accertamento effettuato periodicamente una volta all’anno, è possibile di volta in volta verificare se il calcolo dei g/l rilevati dall’alcoltest rispecchi i limiti di legge, facendo riferimento per l’esatta determinazione dell’aria alveolare espirata al Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196.
Si deve rammentare che lo stesso legislatore ha posto dei limiti di errore sull’accertamento del tasso alcolimetrico che potrebbe determinarsi con il rilievo dei gas emessi dal corpo del soggetto sottoposto al test.
Tali limiti vengono stabiliti dal Ministero del Trasporto in concerto con quello della Sanità e degli Interni che hanno disposto una soglia di errore (o meglio di scarto), sui rilievi effettuati prima rilevati in g/l sull’apparecchio alcoltest, che però per tale verifica debbono essere convertiti in mg/l.
Ora venendo alla conversione, sarà necessario suddividere i dati ottenuti dai due scontrini che vengono rilasciati al momento del test, tenendo conto che il rapporto tra milligrammi di etanolo rilevato su litro di aria aspirata è rapportato ad un coefficiente di valore di 2300 (si veda art. 2.1 regolamento di attuazione Decreto Ministeriale 22 maggio 1990, n. 196) per avere i gr/l corrispondenti nel sangue.
Quindi ad esempio:

0,5 g/l x 1000: 2300 = 0,2174 mg/l

oppure

0,400 mg/l x 2300 : 1000 = 0,9 g/l

Come abbiamo detto il DM all’art. 4   dispone

“     Caratteristiche metrologiche nelle condizioni di riferimento
4.1   Errori massimi tollerati
4.1.1 Specificazioni
Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:
- 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,400 mg/l;
- 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,400 mg/l e 1,000 mg/l inclusi;
- 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1,000 mg/l e fino a-2,000 mg/l incluso;
- 16% in valore relativo per concentrazione superiore a - 2,000 mg/l e fino a 3,000 mg/l incluso.”
Poniamo per esempio che ci sia rilevato da un test 0,64 g/l.
Nel nostro caso il margine di tolleranza massimo consentito essendo inferiore a 0,400 mg/l (0,9 g/l) è pari a 0,016 mg/l.
Posto che il DM 22 maggio 1990, n. 196 indica quale tolleranza di scarto lo 0,016 mg/l, e dall’esame effettuato dall’alcoltest non possiamo sapere se lo stesso ha adottato lo scarto relativo allo scaglione di riferimento, si potrebbe ricalcolare nuovamente il dato elevato detraendo lo scarto-tipo, per dare certezza inequivoca.
Come abbiamo già detto,  in ragione dell’esempio effettuato su 0,64 g/l per avere un dato oggettivamente corretto, prendendo come riferimento proprio la norma sanzionatoria di legge del nostro esempio l’art. 186 cds comma 2 lett. A dispone “a) …., qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). ….”, bisognerà applicare il calcolo di conversione con la sola prima cifra decimale.
Tale assunto deriva dalla norma di cui all’art. 186 cds lettera a), sia dall’art. 1 del DM 196/1990, il quale parla di g/l ma con una sola cifra decimale ossia lo 0,8 g/l e NON 0,80 g/l.
Quindi il dato iniziale e finale rilevato erroneamente dall’alcoltest non e’ 0,64 g/l, bensì 0,6 g/l.
Non si nega, che la Cassazione Penale, sez. IV, 6 aprile 2010 n. 129040 ha ritenuto rilevante l’utilizzazione anche dei centesimi in ordine ai rilievi effettuati: tuttavia, tale interpretazione, è valutabile caso per caso, posta l’incertezza della legge, oltre al fatto del mutare dell’art. 186 cds lett. A) il quale prevede l’applicazione per questo scaglione di una sanzione amministrativa, la quale violazione verrà opposta avanti ad un Giudice di Pace, e non più da un Tribunale in materia penale, ma solo nel predetto caso.
Tornando a noi, l’utilizzazione del centesimo nei g/l ha una mera funzione di determinare l’esatto passaggio dello scaglione violato, con la funzione di consentire di calibrare lo strumento.
A questo punto, adottando il criterio di errore sull’alcoltest, il dato reale è il seguente:
0,64 g/l rilievo base
O,6 g/l
0,6 g/l x 1000 : 2300 = 0,260 mg/l
0,260 mg/l – 0,016 mg/l (scarto-tipo) = 0,244 mg/l
0,244 mg/l x 2300 : 1000 = 0,56 g/l ossia 0,5 g/l (come indicato all’art. 3 allegato DM 196/90)
Quindi e’ stato rilevato uno 0,5 g/l.
Si tiene in ultimo rammentare che l’onere della prova è posto non tanto in capo agli accertatori, bensì a carico del trasgressore cui è stato accertato il tasso superiore ai limiti di legge.
[SERGIO DI CHIARA]
 



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